Organi Collegiali

Gli organi di gestione rappresentano le diverse componenti della scuola e sono fondamentali per il suo funzionamento.

Argomenti

Cosa fa

Le istituzioni scolastiche italiane si avvalgono di organi collegiali che rappresentano le varie componenti della comunità educativa, sia interne che esterne, come ad esempio gli studenti e i genitori. Questi organi, che operano in forma collegiale, sono presenti a diversi livelli, sia all'interno della scuola (classe, istituto) che a livello territoriale (distretto, provincia e nazionale).

I membri degli organi collegiali sono eletti dai rappresentanti delle rispettive categorie di appartenenza; per quanto riguarda i genitori coinvolti, la loro elezione avviene tramite il voto degli altri genitori. La funzione degli organi collegiali varia in base al livello in cui sono istituiti: hanno un ruolo consultivo e propositivo a livello di base, come nei consigli di classe e interclasse, mentre assumono un ruolo deliberativo ai livelli superiori, come nei consigli di circolo/istituto e consigli provinciali.

L'introduzione del principio di autonomia scolastica conferisce maggiore importanza e responsabilità agli organi collegiali, che devono essere adeguati alle nuove esigenze della scuola autonoma. La riforma degli organi collegiali per la gestione della scuola è soggetta all'approvazione di specifiche leggi presentate al Parlamento.

Sede

  • Nome Sede

    Plesso principale

  • Indirizzo

    Via Chiesa, 49

  • CAP

    74026 Pulsano (TA)

  • GPS

    40.384422339195865, 17.35378865858167

  • Orari

    Per maggiori informazioni consultare l'apposita pagina tramite il menu: La scuola / Organizzazione / Segreterie / Uffici di segreteria

  • Email
  • PEC

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  • Telefono

Responsabile

Ulteriori informazioni

Norma di riferimento: D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU Serie Generale n.115 del 19-05-1994 - Suppl. Ordinario n. 79)

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

Art. 1. Formazione della personalita' degli alunni e liberta' di insegnamento

  1. Nel rispetto delle  norme  costituzionali  e  degli  ordinamenti della scuola stabiliti  dal  presente  testo  unico,  ai  docenti  e' garantita la liberta' di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
  2. L'esercizio di tale liberta' e' diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalita' degli alunni.
  3. Egarantita   l'autonomia   professionale   nello   svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 
Pubblicato: 29 Marzo 2024 - Revisione: 16 Aprile 2024