Collegio dei Docenti

Si occupa di definire le linee guida didattiche, discutere i programmi scolastici , e valutare il rendimento degli studenti .

Argomenti

Cosa fa

Il comitato è composto da tutti i docenti della scuola, inclusi i supplenti, e è presieduto dal dirigente scolastico. Le sue responsabilità sono direttamente legate all'attività didattica e si manifestano principalmente nella progettazione, approvazione e monitoraggio del Piano dell'Offerta Formativa.


Compiti del collegio docenti

  • Art. 1

Il Collegio dei Docenti:

  1. a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante. Relaziona al C.d.I. almeno 2 volte l’anno evidenziando

- Le aree positive per ciascuna materia.

- Le aree di miglioramento, le azioni identificate e lo stato di avanzamento delle stesse in relazione al miglioramento richiesto.

- Il raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico . - Le aree di debolezza identificate sulla base dei risultati scolastici e degli altri strumenti valutativi in essere nella scuola.

  1. b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e composizione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
  2. c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmatici, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento del servizio;
  3. d) provvede all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici, sentiti i Consigli di Classe e i gruppi disciplinari e nei limiti delle disponibilità finanziarie ai sensi della normativa vigente. Singoli docenti possono adottare libri di testo conformemente al proprio orientamento didattico, ma è opportuna una scelta omogenea per discipline per classi parallele;
  4. e) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
  5. f) promuove iniziative di aggiornamento per i docenti dell'Istituto; g) elegge i docenti che faranno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
  6. h) elegge le Funzioni Strumentali
  7. i) approva, ogni anno le misure più opportune per le iniziative di recupero e sostegno;
  8. j) ratifica i regolamenti dei laboratori e ne vota le eventuali modifiche.
  • Art. 2

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dal docente vicario; non hanno validità legale le riunioni non presiedute dal Dirigente Scolastico o dal docente vicario.

  • Art. 3

All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio Docenti discute le linee generali della programmazione del proprio lavoro.

  • Art. 4

La convocazione del Collegio Docenti deve essere disposta con un congruo preavviso non inferiore a cinque giorni, esclusi i giorni festivi e le domeniche rispetto alla data delle riunioni, salvo casi di comprovata urgenza.

La convocazione è effettuata mediante affissione all'albo e/o pubblicata sul sito. Ai sensi della normativa vigente la pubblicazione sul sito conferma la validità della convocazione.

Nella convocazione, oltre all'ordine del giorno che deve sempre prevedere la voce "varie ed eventuali", deve essere indicata l'ora di inizio e l'ora entro cui, presumibilmente, saranno conclusi i lavori.

  • Art. 5

Il Collegio Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta lo ritenga opportuno, sempre, però nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale e in relazione alle scadenze indicate dal Ministero. Il Dirigente Scolastico, inoltre, convoca il Collegio quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata.

  • Art. 6

L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente Scolastico, sentiti i collaboratori.

All'inizio della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti all'ordine del giorno dal Dirigente Scolastico o da un docente. Ciascun docente può chiedere che un dato argomento venga iscritto all'O.d.G. di una successiva convocazione. La richiesta viene approvata o respinta dal Collegio. La documentazione necessaria all'esame degli argomenti all'O.d.G. viene messa a disposizione dei docenti con congruo anticipo (almeno 5 giorni) rispetto al giorno della convocazione.

  • Art. 7

Le varie ed eventuali possono essere oggetto di discussione, ma non di delibera. La discussione di tali argomenti non può andare oltre i termini di tempo prefissati, a meno che il Collegio, a norma dell'art. 21, decida diversamente.

  • Art. 8

Ad apertura di seduta il Dirigente Scolastico verifica l'esistenza del numero legale e, qualora tale numero non sia raggiunto, ne fa fare atto verbale e il Collegio si ritiene riconvocato in data da stabilirsi dal Dirigente Scolastico.

  • Art. 9

Il verbale delle riunioni del Collegio viene redatto da uno dei collaboratori del Dirigente Scolastico. Il verbale della seduta precedente rimane a disposizione dei docenti almeno cinque giorni prima della successiva riunione.

Esso si intende letto, a meno che anche un solo docente ne richieda la lettura in tutto o in parte. L’approvazione avviene per alzata di mano.

  • Art. 10

Ad apertura di seduta il Dirigente Scolastico può fare comunicazioni su oggetti estranei all'O.d.G. occupando lo spazio massimo di quindici minuti. Su tali comunicazioni non si può aprire discussione né procedere a deliberazioni.

  • Art. 11

Il Dirigente Scolastico provvede al buon andamento dei lavori del Collegio, mette in discussione gli argomenti all'O.d.G., ne può proporre la sospensione o il rinvio, concede la parola a chi le chiede e, di norma, nell'ordine nel quale sono state fatte le domande; regola la discussione, indice le votazioni e ne proclama l'esito.

  • Art. 12

Per gli argomenti all’O.d.G. che rientrano nelle competenze di una delle commissioni di cui all’art. 22, la commissione stessa designa un relatore che riferisce al Collegio sulla base di un testo scritto che contenga anche le posizioni divergenti. A conclusione della sua comunicazione e prima che abbia inizio la discussione, il relatore propone al Collegio una motivata proposta di deliberazione.

Aperta la discussione il Dirigente Scolastico dà la parola ai docenti secondo l’ordine delle richieste di intervento. In relazione al numero degli iscritti a parlare, il Dirigente Scolastico, se necessario, stabilirà la durata del tempo massimo di ogni intervento. Al relatore è accordata la parola nel corso del dibattito solo per dare chiarimenti e a chiusura della discussione.

  • Art. 13

Qualora l’andamento della discussione e la natura degli emendamenti presentati richiedano una sostanziale rielaborazione o una nuova stesura della proposta di deliberazione, il Dirigente Scolastico invita il relatore a redigerla e a sottoporla all’approvazione del Collegio.

Prima della relativa votazione i docenti possono prendere la parola per dichiarazione di voto.

  • Art. 14

La discussione di ogni singolo argomento si ritiene conclusa quando sono stati esauriti gli interventi di tutti i docenti iscritti a parlare.

  • Art. 15

Prima dell’inizio delle operazioni di voto, il Dirigente Scolastico comunica al Collegio l’esatto numero dei presenti tenuto conto dell’eventuale abbandono della seduta da parte dei docenti nel frattempo assentatisi.

  • Art. 16

Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Su richiesta di almeno un docente o in casi dubbi si procede per appello nominale.

  • Art. 17

È necessaria la votazione per scrutinio segreto, mediante schede, quando si faccia questione di persone, ad eccezione della nomina dei membri delle Commissioni. Lo spoglio delle schede e la verifica dei voti sono espletati da tre docenti nominati dal Dirigente Scolastico.

  • Art. 18

Per le votazioni a scrutinio segreto relative all’elezione dei membri degli organi del Collegio (Membri del Comitato di Valutazione del servizio, ecc.), ogni docente può esprimere preferenze sino al massimo consentito dei componenti da eleggere. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

  • Art. 19

Salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Al fine del computo delle maggioranze si stabilisce quanto segue:

- nel caso di votazione segreta, il calcolo della maggioranza necessaria si determina non considerando schede bianche e schede nulle;

- nel caso di votazione palese, il calcolo della maggioranza necessaria si determina escludendo dal computo le astensioni;

  • Art. 20

Qualora venissero presentate più di due proposte da deliberare la votazione è per appello nominale: ogni docente viene chiamato a pronunciarsi (fatto salvo il diritto all’astensione) per una sola di esse in un’unica votazione.

Risulta, allora, approvata la proposta che ha riportato il maggior numero di voti, escludendo dal computo il voto degli astenuti.

Qualora gli oggetti di delibera riguardino la materia regolamentare o altre questioni di natura regolamentativa di notevole importanza, deve considerarsi come approvata, la proposta che ha riportato il maggior numero di consensi, a condizione che questi superino la somma dei voti riportati dalle altre e delle astensioni.


  • Art. 21

La seduta non può essere chiusa prima che il Collegio abbia deliberato su tutti gli argomenti posti all'O.d.G.; tuttavia, su proposta del Dirigente Scolastico o della maggioranza del Collegio, la riunione può essere sospesa e aggiornata, sempre, però, che sia stato esaurito il tempo della durata dei lavori previsto nella convocazione.

  • Art. 22

Il Collegio dei Docenti dell'ISS "G. Maironi da Ponte" di Presezzo, si articola in Aree al cui interno ci sono le commissioni che hanno i seguenti compiti:

- raccogliere il materiale relativo alle proprie competenze e tenerlo a disposizione dei docenti;

- analizzare annualmente la situazione del proprio settore e mettere a disposizione i risultati di tale analisi con congruo anticipo perché il Collegio possa prendere le proprie decisioni sulla base di dati ed esperienze;

- fare proposte al Collegio in ordine alla ottimizzazione dell'efficacia del proprio settore;

- essere esecutrici, ferme restando le competenze del Dirigente Scolastico e degli altri organismi della scuola, dei mandati del Collegio;

- riferire al Collegio sugli esiti del proprio lavoro.

  • Art. 23

Le FS, le Aree, i componenti le Commissioni sono rinnovabili ogni anno in previsione della mobilità e della disponibilità dei docenti.

  • Art. 24

Lo staff della Dirigenza è costituito da 2 collaboratori: 1 vicepreside e 1 collaboratore nominati dal DS.

Il DS provvede alla nomina dei coordinatori e dei segretari di classeMODIFICHE DEL REGOLAMENTO

  • Art. 25

Il presente regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio dei Docenti. Le proposte di modifica al presente regolamento sono approvate a maggioranza dei voti dei 2/3 degli aventi diritto.

Sede

  • Nome Sede

    Plesso principale

  • Indirizzo

    Via Chiesa, 49

  • CAP

    74026 Pulsano (TA)

  • GPS

    40.384422339195865, 17.35378865858167

  • Orari

    Per maggiori informazioni consultare l'apposita pagina tramite il menu: La scuola / Organizzazione / Segreterie / Uffici di segreteria

  • Email
  • PEC

    Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Telefono

Responsabile

Ulteriori informazioni

Norma di riferimento: D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU Serie Generale n.115 del 19-05-1994 - Suppl. Ordinario n. 79)

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

Art. 1. Formazione della personalita' degli alunni e liberta' di insegnamento

  1. Nel rispetto delle  norme  costituzionali  e  degli  ordinamenti della scuola stabiliti  dal  presente  testo  unico,  ai  docenti  e' garantita la liberta' di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
  2. L'esercizio di tale liberta' e' diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalita' degli alunni.
  3. Egarantita   l'autonomia   professionale   nello   svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 
Pubblicato: 29 Marzo 2024 - Revisione: 16 Aprile 2024