Consiglio di Classe

Si occupa della programmazione e valutazione dell'attività didattica , nonché della valutazione del profitto e del comportamento degli alunni.

Argomenti

Cosa fa

Nella sola componente docenti ha compiti di programmazione e valutazione dell'attività didattica e di valutazione del profitto e del comportamento degli alunni; decide motivatamente, secondo i criteri generali deliberati dal collegio dei docenti e indicati nel POF, relativamente all'ammissione degli alunni alla classe successiva o agli esami di stato conclusivi. Ha inoltre la facoltà di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e di proporre l'adesione a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Nella composizione allargata ha la facoltà di formulare agli altri organi collegiali proposte organizzative per il migliore funzionamento generale della scuola e dell'attività didattica; delibera, su proposta dei singoli docenti e dei dipartimenti disciplinari, in merito all'adozione dei libri di testo per le classi dei successivi anni. Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, con le modalità previste dal Regolamento di disciplina.

Art. 1 

a) Fanno parte del Consiglio di Classe: 

- Tutti i docenti della classe (teorici, tecnico-pratici e di sostegno)

- n. 2 Genitori degli alunni della classe eletti rappresentanti 

- n. 2 Alunni della classe eletti rappresentanti 

b) Il Dirigente Scolastico rende noto, ad inizio anno scolastico, i nominativi dei  componenti di ogni C.d.C. 

c) Non è consentita la partecipazione, alle sedute del C.d.C., delle componenti  estranee al C.d.C. stesso, mentre è ammessa la partecipazione di tutti i  genitori e degli studenti della classe

Art. 2 

Il C.d.C. ha competenze in merito a: Programmazione, Didattica, Sperimentazione,  Coordinamento Didattico ed Interdisciplinare, Valutazione degli alunni, Scelta libri di  testo, Visite e viaggi di istruzione, Attività integrative, provvedimenti disciplinari a  carico degli studenti. 

Art. 3 

Le competenze relative al Coordinamento Didattico ed Interdisciplinare e alla  Valutazione degli alunni spettano alla sola componente docente. 

Art. 4 (Convocazione e punti all’ordine del giorno). 

a) Il C.d.C., nel rispetto delle normative vigenti, si riunisce secondo il calendario  predisposto ad inizio di anno scolastico oppure quando il D.S. ne ravvisa la  necessità, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne facciano richiesta  motivata al D.S. 

L’avviso di convocazione con relativo ordine del giorno, ora di inizio e durata della  riunione, deve essere avvenire almeno 5 gg prima della data di convocazione  della riunione. 

Richiesta di integrazione dell’o.d.g. può essere presentata al D.S. o al  Coordinatore (ad inizio seduta); la richiesta è accettata solo se relativa alle  competenze del C.d.C. e non riguarda casi personali. 

b) Il C.d.C. tratta solamente tematiche di sua competenza inserite all’o.d.g. e poste  in discussione dal Coordinatore.

Art. 5 (coordinatore, segretario) 

a) La presidenza ed il coordinamento del C.d.C. spetta di diritto al D.S. o ad un suo  delegato. 

b) Le funzioni di segretario del C.d.C. sono attribuite dal D.S. ad un docente membro  del C.d.C. 

Art. 6 (verbalizzazione delle sedute) 

a) il verbale deve contenere: 

- luogo, data, ora di inizio-fine della riunione; 

- presenti, assenti, eventuali ritardatari e/o che lasciano la riunione con anticipo,  nome del coordinatore e del verbalizzante; 

- elencazione dei punti all’o.d.g.; 

- una sintesi della trattazione dei singoli punti all’o.d.g.; 

- le delibere prese dal C.d.C. con l’indicazione di unanimità/maggioranza; - l’approvazione del verbale con l’indicazione maggioranza/unanimità. 

b) il verbale può contenere: 

- una sintesi degli interventi dei singoli docenti (se richiesto o ritenuto  opportuno dal coordinatore); 

- nomi dei docenti contrari alle delibere (se richiesto o ritenuto opportuno dal  coordinatore); 

- allegati: documenti inerenti i punti all’o.d.g.; mozioni, integrazioni, modifiche a  parti ben specificate del verbale 

c) il coordinatore per la stesura del verbale si avvale della collaborazione del  segretario; 

d) il coordinatore verifica che la verbalizzazione sia condotta in modo corretto; e) il coordinatore è il responsabile del contenuto dei verbali delle riunioni; f) il verbale è redatto entro la fine della seduta su supporto cartaceo e informatico.  

Nel caso in cui ciò risulti impossibile e non compromettente per i risultati della seduta stessa è redatto entro cinque giorni dal termine della seduta stessa e  lasciato in visione ai membri del C.d.C. per essere messo in votazione nel corso  della successiva seduta. 

Art. 7 (validità delle sedute e delle deliberazioni del C.d.C., escluse operazioni  di scrutinio) 

a) per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli  aventi diritto a partecipare; 

b) le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente  espressi. Comunque la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti  favorevoli, contrari e astenuti è superiore alla metà più uno degli aventi diritti al  voto. In caso di parità prevale il voto del presidente o del coordinatore. 

c) Le votazioni si effettuano per alzata di mano. 

Art. 8 (validità delle sedute e delle deliberazioni del C.d.C. durante le  operazioni di scrutinio) 

a) per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti gli aventi diritto a  partecipare o dei loro sostituiti nominati dal DS; 

b) le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente  espressi. Non è ammessa l’astensione dal voto. In caso di parità prevale il voto  del presidente. 

c) le votazioni si effettuano per alzata di mano ed è opportuno verbalizzare i nomi;

d) gli aventi diritto al voto in merito alle valutazioni disciplinari e di condotta sono: L’insegnante di religione partecipa con gli stessi diritti-doveri degli altri  insegnanti; prende parte alle valutazioni periodiche e finali delle classi in cui  presta servizio, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di  religione cattolica; nel caso di votazione in cui la maggioranza sia determinata  dall’insegnante di religione, il voto si trasforma in un giudizio motivato da  iscrivere a verbale (D.P.R. 202 del 13/06/1990).

Sede

  • Nome Sede

    Plesso principale

  • Indirizzo

    Via Chiesa, 49

  • CAP

    74026 Pulsano (TA)

  • GPS

    40.384422339195865, 17.35378865858167

  • Orari

    Per maggiori informazioni consultare l'apposita pagina tramite il menu: La scuola / Organizzazione / Segreterie / Uffici di segreteria

  • Email
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  • Telefono

Responsabile

Ulteriori informazioni

Elezioni

  • I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno.
    La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
    Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.
  • Per il consiglio di istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi nelle date fissate dal MIUR, un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00. Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono tuttora contenute nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.
  • La componente studentesca del consiglio d'istituto viene rinnovata ogni anno: nel caso non si debba procedere al rinnovo triennale di tutte le componenti, l'elezione si svolge con procedura semplificata, nello stesso giorno previsto dal dirigente scolastico per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (entro il 31 ottobre di ogni anno).

Il Consiglio di istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.

Pubblicato: 29 Marzo 2024 - Revisione: 16 Aprile 2024