Consiglio di Istituto

Supervisiona gli aspetti organizzativi e amministrativi dell'istituto , definendo direttive, ratificando bilanci e partecipando alla formulazione delle politiche educative e formative.

Argomenti

Cosa fa

Nella scuola secondaria superiore: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni e il dirigente scolastico, membro di diritto. Il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

All'interno del Consiglio di Istituto sono eletti, tra i membri del Consiglio stesso, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del Consiglio di Istituto; sono inoltre eletti i componenti della Giunta Esecutiva.

I componenti del consiglio rimangono in carica per tre anni scolastici; le elezioni per il rinnovo delle cariche si tengono normalmente all'inizio dell'anno scolastico.
Il Consiglio si riunisce in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei membri eletti.

In particolare il Consiglio di Istituto delibera in materia di:

  • approvazione del Programma annuale, con la possibilità di eventuali variazioni a quanto precedentemente deliberato dalla Giunta Esecutiva;
  • gestione dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa;
  • orari e regolamentazioni inerenti al corretto funzionamento della scuola;
  • struttura, tipologia delle classi ed orari di ingresso ed uscita degli alunni;
  • approvazione dei progetti formativi;
  • approvazione delle gite e visite didattiche che vengono proposte dai Consigli di classe.

Composizione del gruppo:

  • Il Dirigente scolastico, come membro di diritto;
  • N° 8 rappresentanti del personale docente (in sede di elezioni sono candidati tutti i docenti di ogni plesso);
  • N° 2 rappresentanti del personale A.T.A. (in sede di elezioni è candidato tutto il personale A.T.A. di ogni plesso);
  • N° 8 rappresentanti dei genitori (in sede di elezioni sono candidati tutti i genitori di ogni plesso)

Sede

  • Nome Sede

    Plesso principale

  • Indirizzo

    Via Chiesa, 49

  • CAP

    74026 Pulsano (TA)

  • GPS

    40.384422339195865, 17.35378865858167

  • Orari

    Per maggiori informazioni consultare l'apposita pagina tramite il menu: La scuola / Organizzazione / Segreterie / Uffici di segreteria

  • Email
  • PEC

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  • Telefono

Responsabile

Ulteriori informazioni

Regolamento del Consiglio d'Istituto

Il C.d.I. riunisce i rappresentanti delle diverse componenti della scuola ed è  presieduto da un genitore Consigliere d’Istituto.  

Il C.d.I. elegge in suo seno la Giunta Esecutiva.


COMPOSIZIONE

  1. Il C.d.I. è composto da: D.S., Presidente e Vicepresidente eletti nella componente  genitori, rappresentanti componente genitori, docenti, personale a.t.a.,  rappresentanti componenti studenti. Il C.d.I. dura in carica tre anni. La  Rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente.  
  2. Presidenza del C.d.I. 

Il C.d.I., ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è presieduta da uno  dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta, tra i rappresentanti dei genitori  degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il  presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 

Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di istituto la  rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal vicepresidente.  


ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Nella prima seduta dopo il rinnovo triennale dell’organo il Consiglio d’Istituto elegge,  tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. Fino a tale momento è presieduto dal Dirigente Scolastico. L’elezione ha luogo a  scrutinio segreto. 

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore  che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei  componenti il Consiglio. 

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione il Presidente è  eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che sia presente alla seduta almeno  la metà più uno dei componenti in carica. 

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente da votarsi fra i genitori  componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del  Presidente. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova  elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto. In caso di mancata  elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono  esercitate dal Consigliere più anziano. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non  intercorre alcun rapporto di gerarchia. Il Consiglio dura in carica tre anni . La  rappresentanza studentesca è rinnovata annualmente. 


CONVOCAZIONE E NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

La convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto sono disciplinate  da apposito regolamento di seguito citato: 


PREAMBOLO: 

Il Consiglio trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni  vigenti in materia d’istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato  con il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme  contenute nel Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche approvato con il Decreto  Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, l’ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n.  215, recante Elezione degli organi collegiali a livello di circolo – istituto e tutte le  altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Nel C.d.I. tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza  giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico. 

La prima seduta del C.d.I. è convocata dal D.S. entro quindici giorni dalla nomina  degli eletti, esclusivamente per l’elezione del Presidente del C.d.I. e della Giunta  Esecutiva del Consiglio. 


ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE: 

  1. Convoca e presiede il Consiglio; 
  2. Affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; 
  3. Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del  Consiglio  

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO DEL C.d.I. 

  1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza del Presidente.  Questi può designare il Segretario per l’intera durata del Consiglio o per periodi  più brevi. 
  2. Il Segretario redige il verbale della seduta e predispone le eventuali delibere per la  pubblicazione. 
Pubblicato: 29 Marzo 2024 - Revisione: 16 Aprile 2024